Un integratore va notificato al Ministero della Salute da un operatore del settore alimentare italiano o europeo, con etichetta in italiano e una tariffa di 160,20 €. Un cosmetico deve avere una persona responsabile stabilita nell'UE, una relazione sulla sicurezza, un fascicolo informativo e la notifica CPNP. La fabbrica cinese da sola non basta: qualcuno nell'UE deve rispondere del prodotto.
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Perché integratori e cosmetici sono così controllati?
Nelle verifiche coordinate svolte nel 2025 nei 27 Stati membri su cosmetici, dispositivi di protezione, integratori, giocattoli ed elettronica, "oltre il 60% dei prodotti controllati non rispettava gli standard europei in materia di sicurezza e conformità" (ADM, 30/6/2026). La Commissione ha pubblicato il dettaglio per settore:
| Settore | Pezzi controllati | Non conformi | Origine principale dei non conformi |
|---|---|---|---|
| Cosmetici | 5.772 | 65% | Cina (63%) |
| Integratori | 3.474 | 63% | Stati Uniti, Cina, Regno Unito |
Controlli di ottobre–dicembre 2025. Fonte: Commissione europea, 3/3/2026.
Cosa serve per vendere un integratore alimentare in Italia?
- Essere un operatore del settore alimentare (OSA) registrato. Gli integratori "possono essere commercializzati solo dagli operatori del settore alimentare (OSA)", registrati ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 (Ministero della Salute).
- Notificare il prodotto al Ministero della Salute alla prima commercializzazione, trasmettendo un modello dell'etichetta (D.Lgs. 169/2004, art. 10). La notifica è elettronica, una per prodotto, con etichetta in PDF e ricevuta di pagamento; la tariffa è di 160,20 € con PagoPA (Ministero della Salute).
- Chi può notificare: gli OSA italiani accedono dal portale imprese, quelli di altri paesi UE o di San Marino chiedono le credenziali all'Ufficio 4 del Ministero. La procedura non prevede un accesso per operatori fuori dall'UE: una fabbrica cinese non può notificare da sola.
- Cosa succede dopo: il codice viene assegnato all'invio e il registro nazionale è aggiornato ogni mese. Notifica e codice "non rappresentano né un riconoscimento della conformità né una autorizzazione" (Ministero della Salute).
Prodotti da Paesi terzi. La legge prevede che "per i prodotti provenienti da Paesi terzi l'immissione in commercio è consentita solo alla scadenza dei novanta giorni dal ricevimento dell'etichetta, in assenza di osservazioni" (art. 10, comma 3). Le pagine operative del Ministero non ne parlano: conviene chiedere conferma all'Ufficio 4 (ufficio4.dgisan@sanita.it) prima di pianificare il lancio.
Quali ingredienti sono ammessi in un integratore?
- Vitamine e minerali: "soltanto quelli elencati nell'allegato I, nelle forme elencate nell'allegato II" (Dir. 2002/46/CE, allegati sostituiti dal Reg. (CE) 1170/2009). In Italia le dosi massime giornaliere sono quelle delle linee guida ministeriali (Ministero della Salute). Per una formula cinese vanno controllate sia la forma chimica sia la dose.
- Piante ed estratti vegetali: valgono il DM 10 agosto 2018 e le sue modifiche, e solo per piante con una storia di consumo alimentare significativo prima del 1997 (Ministero della Salute).
- Novel food: "solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato" (Reg. (UE) 2015/2283). Un ingrediente comune in Cina ma non consumato in misura significativa nell'UE prima del 15 maggio 1997 non si può vendere senza autorizzazione.
Cosa deve esserci sull'etichetta di un integratore?
Tutte le informazioni per il consumatore devono essere "almeno in lingua italiana" (Codice del consumo, art. 9). Oltre alle indicazioni generali degli alimenti (ingredienti con allergeni evidenziati, quantità netta, termine minimo di conservazione, modalità di conservazione, nome e indirizzo dell'operatore, Reg. (UE) 1169/2011, art. 9), un integratore deve riportare (D.Lgs. 169/2004, art. 6):
- la denominazione "integratore alimentare";
- le categorie di sostanze che caratterizzano il prodotto;
- la dose giornaliera raccomandata e l'avvertenza a non superarla;
- l'avvertenza che non va inteso come sostituto di una dieta variata;
- l'indicazione di tenerlo fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni;
- le quantità per dose giornaliera e, per vitamine e minerali, la percentuale dei valori di riferimento.
Non si possono attribuire all'integratore proprietà terapeutiche. Se vendi online, le informazioni obbligatorie (tranne la data di scadenza) devono essere sul sito prima dell'acquisto (Reg. (UE) 1169/2011, art. 14).
Cosa serve per vendere un cosmetico?
Il riferimento è il Regolamento (CE) 1223/2009:
| Obbligo | Cosa significa | Articolo |
|---|---|---|
| Persona responsabile nell'UE | Il cosmetico va sul mercato solo se c'è una persona responsabile stabilita nell'UE. Per i prodotti importati è l'importatore, che può delegare un altro soggetto con mandato scritto | art. 4 |
| Buone pratiche di fabbricazione | Obbligatorie per la produzione | art. 8 |
| Relazione sulla sicurezza (CPSR) | Valutazione della sicurezza prima della vendita, fatta da un laureato in farmacia, tossicologia, medicina o discipline analoghe | art. 10 |
| Fascicolo informativo (PIF) | Conservato per 10 anni dall'ultimo lotto all'indirizzo indicato in etichetta | art. 11 |
| Notifica CPNP | Notifica online prima della vendita; il Ministero la definisce gratuita (Ministero della Salute) | art. 13 |
| Etichetta | Nome e indirizzo della persona responsabile (e paese d'origine se importato), contenuto nominale, durata minima o PAO, precauzioni d'uso, lotto, funzione, ingredienti INCI | art. 19 |
Per i prodotti venduti in Italia "l'etichetta è in lingua italiana" (Ministero della Salute). Anche il distributore deve verificare etichetta e lingua (art. 6).
E se vendo in dropshipping spedendo direttamente dalla Cina?
Le regole non cambiano. Un prodotto offerto online a consumatori dell'Unione "è considerato disponibile sul mercato" (Reg. (UE) 2019/1020, art. 6), e negli acquisti diretti da fuori UE è immesso sul mercato quando il cliente conferma l'ordine (Guida blu 2022, §2.4). Quindi:
- un cosmetico spedito dalla Cina a un cliente italiano deve comunque avere una persona responsabile nell'UE;
- per un integratore, dell'etichetta risponde l'operatore con il cui nome è venduto o, se non è stabilito nell'UE, l'importatore (Reg. (UE) 1169/2011, art. 8). Chi vende in Italia con il proprio nome è quindi un OSA, e deve notificare il prodotto.
Non esiste una fonte ufficiale che parli esplicitamente di dropshipping: questa è l'applicazione delle norme generali, da confermare con un consulente. Il Ministero può anche oscurare i siti e ordinare di cessare le offerte non conformi; se l'ordine non viene rispettato la sanzione va da 20.000 a 250.000 € (D.Lgs. 204/2015, art. 13).
E gli altri prodotti? Le regole GPSR
Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti si applica dal 13 dicembre 2024 (Reg. (UE) 2023/988). Per la maggior parte dei prodotti di consumo:
- un prodotto "non è immesso sul mercato salvo nel caso in cui vi sia un operatore economico stabilito nell'Unione" (art. 16), con nome e contatti sul prodotto, sull'imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento;
- l'offerta online deve indicare il fabbricante, l'operatore responsabile nell'UE se il fabbricante è fuori UE, i dati che identificano il prodotto e le avvertenze in una lingua comprensibile (art. 19).
Il GPSR non si applica agli alimenti, quindi agli integratori. Per i cosmetici l'art. 16 non si applica, perché esiste già la persona responsabile, mentre l'art. 19 sulla vendita online sì. In Italia le sanzioni sono state adeguate con il D.Lgs. 78/2026 (FAQ MIMIT).
Quali sanzioni sono previste?
| Violazione | Sanzione | Norma |
|---|---|---|
| Integratore non notificato | 3.500–20.000 € | D.Lgs. 169/2004, art. 15 |
| Etichetta dell'integratore non conforme all'art. 6 | 2.000–10.000 € | D.Lgs. 169/2004, art. 15 |
| Cosmetico senza relazione sulla sicurezza o fascicolo | ammenda 10.000–100.000 € | D.Lgs. 204/2015, art. 8 |
| Cosmetico senza notifica CPNP | 1.000–6.000 € | D.Lgs. 204/2015, art. 9 |
| Etichetta del cosmetico non conforme | 500–4.000 € | D.Lgs. 204/2015, art. 13 |
| Violazione degli obblighi GPSR (capo III) | 2.500–25.000 € | Codice del consumo, art. 112 |
Testi in vigore su Normattiva. Le sanzioni sugli integratori sono applicate dalle Regioni.
Domande frequenti
Posso vendere in dropshipping un integratore prodotto in Cina?
Solo se un operatore del settore alimentare italiano o europeo lo notifica al Ministero della Salute, con etichetta in italiano e ingredienti ammessi nell'UE. Senza notifica la sanzione va da 3.500 a 20.000 €.
Quanto costa notificare un integratore al Ministero della Salute?
160,20 € per prodotto, da pagare con PagoPA. La notifica è elettronica e richiede l'etichetta in PDF.
La notifica dell'integratore è un'autorizzazione?
No. Secondo il Ministero della Salute, la notifica e il codice assegnato non rappresentano né un riconoscimento di conformità né un'autorizzazione.
Chi può essere la persona responsabile di un cosmetico?
Una persona fisica o giuridica stabilita nell'UE. Per i prodotti importati è l'importatore, che può delegare un altro soggetto con un mandato scritto.
La notifica CPNP dei cosmetici è a pagamento?
No, il Ministero della Salute la definisce gratuita. Va fatta online prima di mettere in vendita il prodotto.
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Fonti
- D.Lgs. 169/2004, art. 10 (notifica) · testo in vigore
- D.Lgs. 169/2004, art. 6 (etichetta) · testo in vigore
- Ministero della Salute – Nuova notifica di integratore alimentare · 26/3/2025
- Ministero della Salute – Registro degli integratori · 6/10/2026
- Ministero della Salute – Commercializzazione e produzione · 10/10/2025
- Ministero della Salute – Vitamine e minerali · 5/4/2024
- Ministero della Salute – Sostanze e preparati vegetali · 5/4/2024
- Direttiva 2002/46/CE
- Regolamento (UE) 2015/2283 – Novel food
- Regolamento (UE) 1169/2011 – Informazioni sugli alimenti
- Codice del consumo, art. 9 · testo in vigore
- Regolamento (CE) 1223/2009 – Cosmetici, testo consolidato · 18/5/2026
- Ministero della Salute – Cosmetici, commercializzazione nell'UE · 2/1/2025
- Ministero della Salute – Etichetta dei cosmetici · 2/1/2025
- Regolamento (UE) 2019/1020 – Vigilanza del mercato
- Guida blu 2022 · 29/6/2022
- D.Lgs. 204/2015 – Sanzioni cosmetici · testo in vigore
- Regolamento (UE) 2023/988 – GPSR
- MIMIT – FAQ sul Regolamento (UE) 2023/988 · 5/2/2025
- D.Lgs. 78/2026 · 15/5/2026
- Commissione europea – Controlli coordinati su prodotti venduti online · 3/3/2026
Questa guida è un'informazione generale, non una consulenza legale o fiscale.